Per “passo carrabile” si intende l’accesso dalla via pubblica ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 del Codice della Strada e art. 22 del Regolamento di esecuzione).
L’articolo 46 del regolamento di esecuzione del C.d.s. stabilisce che la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. La presenza del passo carrabile è evidenziata attraverso apposito segnale indicante il divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’articolo 120, comma 1, lettera e), del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La segnaletica stradale ha validità sul lato della strada su cui è posta, quindi il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile è da riferirsi al lato dove lo stesso è posizionato.
In generale, è l’ente che autorizza il passo carrabile che deve verificare, in sede di istruttoria del suo rilascio, se gli spazi disponibili rendono o meno fruibile il passo stesso. In caso contrario, deve valutare anche la necessità di vietare la sosta sul lato opposto. Pertanto, se nella fattispecie sussistite l’impossibilità di accedere al passo, e non la semplice difficoltà, è possibile chiedere il divieto di sosta sul lato opposto della carreggiata di fronte al passo carrabile, limitatamente allo spazio strettamente necessario alla manovra, reso noto con apposito segnale di inizio e fine del divieto.
Sarà quindi l’ufficio del Comune preposto a rilasciare le autorizzazioni di passi carrabili ad accertare la sussistenza di situazioni particolari per eventuali adempimenti di competenza o per ottenere utili indicazioni per l’avvio della procedura per l’ottenimento del divieto di sosta anche per la zona antistante al passo carrabile già autorizzato.
Colorare il fondo delle strisce pedonali è vietato. A dirlo è la direttiva 777 del 27 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che afferma: “se la colorazione del fondo stradale è localizzata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale e realizzata utilizzando vernici…..si rientra a tutti gli effetti nel campo della segnaletica stradale orizzontale e di conseguenza tale pratica è vietata.”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Luglio 2012, n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide. (12G1272) (GU n. 203 del 31-8-2012) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2012
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